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FICr - Cronometristi Bergamaschi Associati A.S.D.


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Statuto

Documenti

STATUTO ASSOCIATIVO



Art.1 - DENOMINAZIONE - SCOPI - DURATA

1.1 - L'Associazione è denominata " Federazione Italiana Cronometristi - Cronometristi
Bergamaschi Associati - Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) ".
1.2- L'Associazione ha sede in Bergamo ed ha durata illimitata.
1.3- L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita
dell'Associazione non potranno essere distribuiti avanzi di gestione.
1.4 - Ha lo scopo di dedicarsi esclusivamente alla rilevazione dei tempi, alla visualizzazione dei dati e all'elaborazione delle classifiche in manifestazioni sportive, nonché di promuovere,
incrementare e coordinare l'attività sportiva di cronometraggio degli associati, a carattere dilettantistico e con finalità sportive, secondo le norme della Federazione Italiana cronometristi; contribuisce al raggiungimento degli scopi della F.I.Cr. ed al suo maggiore potenziamento.


Art.2 - VINCOLO FEDERALE

2.1- L'Associazione è affiliata alla F.I.Cr. e riconosciuta ai fini sportivi dal C.O.N.I. e dalla F.I.Cr. se delegata, ne accetta incondizionatamente lo Statuto, i Regolamenti della F.I.Cr. e tutte le disposizioni emanate dal C.F. e si impegna ad osservarli e a farli osservare dai propri associati.
2.2- L'Associazione opera, per delega della F.I.Cr., nel territorio di Bergamo.
2.3- Può operare anche altrove, in Italia o all'estero, sussistendo i presupposti fissati dallo Statuto e dal R.O. della F.I.Cr.


Art.3 - COSTITUZIONE - ASSOCIATI

3.1- Tutti coloro che intendano far parte dell'Associazione devono redigere una domanda di ammissione su apposito modulo. I candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- età non inferiore ai 16 anni ne superiore ai 55.
- aver frequentato il corso per il conseguimento della qualifica di allievo cronometrista indetto dalla FICr ed aver sostenuto favorevolmente l'esame finale.
- Avere idoneità fisica a svolgere l'attività di cronometrista.
- Avere versato la quota di tesseramento.
- Non essersi sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti dal CONI o da una Federazione Sportiva o altro ente riconosciuto dal CONI.
3.2- Tutti gli associati, con le limitazioni previste per gli Allievi, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
3.3- L'Associazione è costituita dagli associati che, salvo eccezioni, hanno la residenza o il domicilio nel territorio di competenza dell'Associazione.
3.4- Essi devono essere tesserati alla F.I.Cr., secondo le modalità e nelle categorie da questa previste, che sono:
a) Allievi
b) Ufficiali
c) Benemeriti
d) Ruolo d'onore
3.5- Gli Associati hanno l'obbligo di versare la quota associativa, fissata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
3.6- Gli Associati che non svolgono più l'attività per raggiunti limiti d'età sono esentati dal pagamento della quota associativa.



Art.4 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA ASSOCIAZIONE

4.1- La qualifica di associato si perde per:
a) dimissioni
b) radiazione pronunciata dagli Organi di Giustizia federali
c) cancellazione dai ruoli della F.I.Cr.
d) mancato pagamento della quota associativa
4.2- Gli associati che intendano rassegnare le dimissioni dovranno inviare formale lettera in tal senso indirizzata al Presidente dell'Associazione



Art.5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli associati
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) i Revisori del Fondo Comune
e) il Collegio dei Probiviri


Art.6 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

6.1 - L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è composta da tutti gli Associati; vi hanno diritto al voto gli Associati non posti " fuori quadro " ed in regola con il pagamento della quota associativa. Gli Allievi acquisiscono il diritto di voto con il tesseramento, purchè maggiorenni
6.2 - Le Assemblee sono convocate dal Presidente di Associazione mediante raccomandata, fax o altro mezzo idoneo che consenta la verifica della ricezione da parte di tutti gli Associati, almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento; l'avviso di convocazione deve precisare il luogo, il giorno e l'ora di inizio dei lavori, anche in seconda sessione, e gli argomenti all'Ordine del Giorno.
6.3 - l'Assemblea elegge, anche per acclamazione, il suo Presidente, il Segretario e due scrutatori; il Presidente può essere scelto tra i non associati, ma deve essere un tesserato alla F.I.Cr.
6.4.1 - Il Presidente, prima di dichiarare l'Assemblea validamente costituita, constata il numero dei
presenti, dei voti esprimibili dall'Assemblea; tranne che nei casi specificamente contemplati, le Assemblee deliberano a maggioranza semplice.
Le votazioni, salvo i casi espressamente contemplati dal presente Statuto, avverranno a scelta del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano o per appello nominale
6.4.2 -Ogni Associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
Associato.
Lo svolgimento dei lavori deve essere riportato in un verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea; detto verbale deve essere posto a disposizione degli Associati ed inviato alla Segreteria Generale della F.I.Cr. secondo i termini del R.O.
6.4.3 - Per la votazione degli organi associativi si procede con le seguenti modalità:
per l'elezione del P.A., dei Consiglieri, dei Revisori del Fondo Comune, del Collegio dei Probiviri votano tutti gli Associati aventi diritto al voto ai sensi del precedente punto 1 (uno);



Art.7 - ASSEMBLEA ORDINARIA

7.1 - L'Assemblea Ordinaria deve svolgersi entro il mese di gennaio di ogni anno e l'Ordine del
Giorno deve prevedere la discussione e le deliberazioni conseguenti al rendiconto ed alla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno solare precedente nonché l'esame del bilancio preventivo; tali documenti devono essere posti a disposizione degli Associati, presso la Sede associativa, almeno sette giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea Ordinaria che si svolge nel mese di gennaio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi provvede anche al rinnovo delle cariche associative.
7.2 - L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, qualora sia presente la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, almeno un'ora dopo rispetto alla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
7.3 - La mancata approvazione del rendiconto o della relazione comporta la decadenza degli Organi elettivi dell'Associazione da ogni incarico ad essi attribuito, salva l'ordinaria amministrazione; entro i 30 giorni successivi il Presidente deve convocare l'Assemblea Straordinaria per le nuove elezioni.



Art.8 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

8.1- Salvi i casi di obbligatorietà, il Presidente convoca l'Assemblea Straordinaria qualora lo ritenga opportuno; deve convocarla, entro 30 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei Consiglieri o da almeno ¼ (un quarto) degli Associati aventi diritto al voto ed in ogni caso per apportare modifiche allo Statuto Associativo.
8.2- Costituiscono casi obbligatori di convocazione:
- le dimissioni del Presidente dell'Associazione
- la mancata approvazione del rendiconto e/o della relazione annuale del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea
- la impossibilità di reintegrare i componenti del Collegio dei Revisori del Fondo Comune
8.3- L'Assemblea Straordinaria è valida, in prima convocazione, se sono presenti, anche per delega,2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo rispetto alla prima, se è presente, anche per delega, la metà più uno degli aventi diritto al voto.



Art.9 - ELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

9.1 - Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli Associati che abbiano i requisiti di cui all'art. 29 dello Statuto della F.I.Cr.
9.2 - I revisori dei conti non possono rivestire altra carica associativa.
9.3 - Tutte le cariche sono onorifiche ed hanno la durata di 4 anni; scadono comunque ad ogni Assemblea Ordinaria elettiva.
9.4- Tutti possono essere rieletti nella stessa carica associativa per un massimo di due volte consecutive ad eccezione dei Revisori del Fondo Comune.



Art.10 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.



Art.11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1- Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 5 Consiglieri, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto.
11.2- Il C.D. dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea; adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico e amministrativo dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali; redige il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
11.3- Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente almeno 5 volte l'anno. Il presidente ha l'obbligo di convocare il C.D. se richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri o dai Revisori del Fondo Comune.
11.4- Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
11.5- I Consiglieri assenti in tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, saranno considerati dimissionari.
11.6- Nel caso in cui venga a mancare un Consigliere per dimissioni, decesso, radiazione o azione di provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione, verrà sostituito dal primo dei non eletti, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.
11.7- Nel caso in cui la reintegrazione non sia possibile, si dovrà procedere al reintegro con nuove elezioni, che avranno luogo in occasione della prima Assemblea utile.
11.8- Nel caso in cui venga a mancare in tempi diversi la maggioranza dei Consiglieri, si dovrà procedere a nuove elezioni da svolgersi entro 60 giorni, per il rinnovo soltanto di tutti i Consiglieri.
11.9- Nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri, decadono Presidente e Consiglieri e si dovrà procedere entro 60 giorni a nuove elezioni.
11.10- Il C.D. deve inoltre:
· eleggere, nella sua prima riunione utile, nel proprio ambito, il Vicepresidente ed il Segretario-Cassiere e il responsabile delle apparecchiature;
· ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente in materia di competenza del C.D.;
· determinare la quota associativa annua;
· fissare il numero minimo di servizi che ogni associato deve svolgere nell'anno (quorum );
· dichiarare " fuori quadro " coloro che non abbiano raggiunto tale minimo.
11.11- Il C.D. per un migliore funzionamento dell'Associazione, può affidare specifici incarichi ad Associati o esperti esterni.
11.12- E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società sportive o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.



Art.12 - IL PRESIDENTE

12.1- Il Presidente è eletto dall'assemblea a scrutinio segreto e maggioranza assoluta dei voti.
12.2- Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti, con facoltà di delega; coordina le iniziative per il regolare funzionamento dell'attività; adotta i provvedimenti a carattere di urgenza, con l'obbligo di ratifica del C.D. nella prima riunione, pena la decadenza.
12.3- Convoca le assemblee e predispone, direttamente o per delega, i servizi di cronometraggio, convoca e presiede il C.D..
12.4- In caso di impedimento definitivo del Presidente dell'Associazione, decade l'intero C.D..



Art.13 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di una sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni temporaneamente. In caso di assenza definitiva, assume a tutti gli effetti e temporaneamente la rappresentanza dell'Associazione, convoca l'Assemblea Straordinaria, che dovrà svolgersi entro 30 giorni, per l'elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo C.D..



Art.14 - IL SEGRETARIO-CASSIERE

14.1- Il Segretario-Cassiere da esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige il verbale delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione.
14.2- Deve detenere l'inventario delle attrezzature di proprietà o di dotazione all'Associazione, nonché un registro di cassa.



Art.15 - RESPONSABILE DELLE APPARECCHIATURE

Il Responsabile delle apparecchiature cura e provvede alla regolare manutenzione delle apparecchiature sia di proprietà dell'Associazione, sia di quelle in uso e/o assegnate all'Associazione dalla F.I.Cr. o da terzi, provvede alla redazione dell'inventario delle apparecchiature di cronometraggio sia di proprietà della federazione che di quelle dell'Associazione, con indicazione dell'effettivo stato d'uso, che va allegato al rendiconto.



Art.16 - REVISORI DEL FONDO COMUNE

16.1- Le funzioni di controllo sono esercitate da tre Revisori eletti dall'Assemblea.
16.2- I revisori hanno funzione di controllo e verifica dei libri contabili. Qualora rilevino irregolarità amministrative devono comunicarle per iscritto al C.D. per i necessari provvedimenti.
16.3- Accompagnano il rendiconto sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, con una relazione scritta.
16.4- I Revisori hanno diritto a partecipare alle riunioni del C.D., verificano la redazione dell'inventario delle apparecchiature di cronometraggio sia di proprietà della Federazione che di quelle dell'Associazione, con indicazione dell'effettivo stato d'uso, che va allegato al rendiconto.
16.5- I Revisori del Fondo Comune non decadono in decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.



Art.17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

17.1- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti, come le altre cariche sociali, dall'Assemblea.
17.2- Per far parte del Collegio è necessario aver maturato almeno 15 anni di anzianità di tesseramento alla F.I.Cr.
17.3- Il collegio è chiamato ad esprimere pareri a proposito di particolari situazioni e a giudicare, su denuncia del presidente o anche in maniera autonoma, sulla condotta degli associati.
17.4- Ferma restando la competenza degli Organi di Giustizia Federali, di cui all'art. 1.2 del Regolamento di Giustizia, il Collegio giudica su comportamenti di attività extrafederali, ma che abbiano riflessi nell'ambito associativo.
17.5- Le sanzioni che può irrogare sono ammonizione e biasimo.



Art.18 - PATRIMONIO E RENDICONTO

18.1- Il patrimonio consiste in tutti i beni che a qualsiasi titolo siano diventati di proprietà dell'Associazione. In esso confluiscono le quote sociali che gli Associati sono tenuti a versare annualmente.
18.2- Il rendiconto annuale dovrà comprendere:
a) la situazione patrimoniale;
b) il rendiconto della gestione;
c) l'inventario al 31 dicembre dei beni di proprietà della F.I.Cr. assegnati all'Associazione e dei beni di proprietà dell'Associazione, con indicazione dello loro effettivo stato d'uso.
18.3- Il rendiconto va presentato all'approvazione dell'Assemblea con le relazioni del C.D. e dei Revisori. Le relazioni devono essere redatte per iscritto.



Art.19 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'Associazione è caratterizzata dalle democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle libere prestazioni fornite dagli associati.



Art.20 - MODIFICHE ALLO STATUTO

20.1- Lo Statuto Associativo può essere modificato soltanto dall'Assemblea Straordinaria degli Associati su proposta del C.D. o di almeno 1/3 degli Associati o per conformità allo Statuto vigente della FICr.
20.2- La relativa delibera deve essere approvata da almeno i 2/3 dei voti.
20.3- Le modifiche approvate entreranno in vigore solo dopo l'approvazione della F.I.Cr.



Art.21 - SCIOGLIMENTO

21.1- Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto da un Assemblea
Straordinaria degli Associati e sarà valido solo se approvato con la maggioranza almeno dei 4/5 degli Associati.In tale Assemblea non sono ammesse deleghe.
21.2- Il Consiglio Direttivo ed i Revisori del Fondo Comune sono responsabili in solido della
riconsegna al D.P. F.I.Cr. delle apparecchiature e dei beni della F.I.Cr. concessi in uso nonché della restituzione dei contributi non utilizzati, redigendo gli opportuni inventari e rendiconti ( art. 6.2 e 6.3 R.O. ) .
21.3- L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.
21.4- Qualsiasi residuo attivo che dovesse permanere al termine della procedura di liquidazione dovrà essere destinato ad altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità sportiva, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.



Art.22 - INADEMPIENZE

Nel caso di mancato o irregolare funzionamento dell'Associazione o di mancata convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria nei casi previsti dal presente Statuto, ogni Associato può denunciare i fatti al presidente Federale. Questi, dopo aver sentito il Presidente dell'Associazione o i denunzianti, esperito negativamente un tentativo di conciliazione, provvederà a convocare direttamente ed al più presto possibile l'Assemblea. Le decisioni del P.F. sono insindacabili ed inappellabili in quanto gli Associati hanno inteso costituirlo come arbitro amichevole compositore.



Art.23 - VARIE

23.1- Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Cronometristi e le norme del codice civile.
23.2- Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale ed entra in vigore dopo la ratifica della F.I.Cr.



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